Art. 3.

      1. I dipendenti delle imprese che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, prima dell'immissione in servizio devono seguire con profitto un corso professionale organizzato dagli enti indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché un corso di formazione per guardia antincendio organizzato ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

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